140 – Decreto Ministeriale sulla riorganizzazione dei Centri per la Giustizia Minorile e dei Servizi Minorili – I risultati della consultazione del 3 giugno us

/ Giugno 4, 2019/ Giustizia Minorile e di Comunità

Si è svolto, ieri, il programmato incontro consultivo sui contenuti del Decreto Ministeriale sulla riorganizzazione dei Centri per la Giustizia Minorile e dei Servizi Minorili. Per la parte pubblica hanno partecipato il Direttore Generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile nonché i dirigenti Zanghi e Delle Chiaie.

Nel suo intervento, il DG Starita, dopo i saluti di rito ha illustrato per sommi capi i contenuti del provvedimento e ha dato la parola alle organizzazioni i sindacali.

CGIL CISL e UIL, nel loro intervento preliminarmente hanno ribadito quanto già affermato nella richiesta di incontro:

  • La singolarità dell’adozione di un decreto ministeriale per delineare l’organizzazione interna dei CGM e dei Servizi Minorili in quanto in passato si era provveduto attraverso lo strumento ben più agile e rapido della Circolare emanata dal Capo dipartimento. L’adozione di uno strumento rigido come il D.M. renderà rigida un’organizzazione che viceversa deve essere improntata al massimo grado di elasticità per adeguarla alle mutevoli esigenze di minori, giovani adulti e di un’utenza in formazione le cui specificità cambiano rapidamente;
  • L’attribuzione a personale non contabile (e di qualifica non meglio precisata) dell’attività di consegnatario (art.9, comma 2: “nelle Direzioni dei Servizi minorili il cui direttore pro tempore non sia funzionario delegato non è prevista l’area III – Amministrazione contabile e la gestione dei beni è affidata ad un “consegnatario” ricompreso tra il personale, non necessariamente contabile, dell’Area I – Affari generali e personale”). L’attività di consegnatario dei beni, per le responsabilità che la stessa comporta, è svolta di regola da personale contabile ossia da personale dotato di esperienza professionale e formazione specifica;
  • Il richiamo contenuto nell’art.10 comma 3 al dovere dei Dirigenti degli Istituti Penali per i Minorenni di operare “di concerto” con i Dirigenti dei Centri di Giustizia Minorile. Infatti, il dirigente dell’IPM ha prerogative proprie che gli consentono di svolgere la sua attività in autonomia salvo poi rispondere dei risultati del suo operato innanzi agli uffici sovraordinati.

Successivamente CGIL CISL e UIL hanno espresso forti perplessità su:

  • L’attribuzione del “controllo di gestione” all’area “attuazione dei provvedimenti giudiziari” (art. 6 lett. e). Il controllo di gestione infatti attiene più a competenze giuridico-economiche che a competenze trattamentali ed inerenti alla riabilitazione socioeducativa dei minori/giovani. Tale inciso dovrebbe intendersi come “controllo e monitoraggio delle attività progettuali finanziate con risorse pubbliche”.
  • La mancata specificazione nell’art.4 che nella individuazione delle quattro aree funzionali “sono fatti salvi gli incarichi già in essere al momento dell’entrata in vigore del presente decreto”.
  • La previsione che nei servizi annessi in un’unica direzione sia il dirigente del CGM e non il direttore del servizio minorile a nominare il coordinatore del servizio annesso.

Con riferimento alle osservazioni formulate da CGIL CISL e UIL l’amministrazione ha replicato:

  • La emanazione del decreto ministeriale per la disciplina della organizzazione dei CGM e dei servizi minorili è disposta dalla legge (DPCM 84/2015) ed anche in passato la predetta organizzazione è stata prevista da decreti ministeriali, l’ultimo dei quali è del 2007;
  • L’attribuzione del ruolo di consegnatario a figure diverse dal contabile è prevista dalla normativa vigente e non dalla disciplina del regio decreto del 1920 sulla contabilità carceraria;
  • Il rilievo sul ruolo del direttore di IPM il quale, anche se dirigente, deve operare “di concerto” con il dirigente del CGM è fondato e pertanto la norma sarà modificata su tale punto;
  • Il controllo di gestione va inteso in senso ampio e non in senso tecnico-contabile e si riferisce alla rilevazione dei dai sull’attività istituzionale dell’ufficio (che, come è noto, si concentra in massima parte proprio nell’area dell’attuazione dei provvedimenti giudiziari e), dati che, una volta acquisiti, sono successivamente trasmessi all’amministrazione centrale;
  • Del mantenimento degli incarichi in essere, rispetto al quale l’amministrazione non si è detta contraria, si discuterà in sede di confronto sui criteri di conferimento degli incarichi di capo area cercando di evitare il proliferare delle posizioni organizzative soprattutto in considerazione della esiguità delle risorse disponibili nel FUA;
  • La previsione che nei servizi annessi in un’unica direzione sia il dirigente del CGM e non il direttore del servizio minorile a nominare il coordinatore del servizio annesso risponde alla necessità di omologare la disciplina di tali nomine a quella vigente nell’amministrazione penitenziaria presso i PRAP.