15 – Conciliazione vita/lavoro e smart working – Le novità della legge di bilancio 2019

/ Gennaio 22, 2019/ Funzione Pubblica

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è intervenuta sulla disciplina di alcuni istituti posti a tutela della genitorialità e sulle condizioni di accesso agli accordi di lavoro agile apportando, in entrambi I casi, modifiche migliorative.

L’art. 1 comma 485 della legge 145/2018 ha introdotto per le madri lavoratrici la facoltà di posticipare Il periodo di astensione obbligatorio, pari a 5 mesi, direttamente dopo l’evento del parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro (cfr. il nuovo art. 16, comma 1.1 del d.lgs. 151/2001). Il trattamento economico spettante è pari al 100% della retribuzione.

Va segnalata anche la modifica che l’art. 1 comma 486 della legge 145/2018 apporta alla disciplina del lavoro agile (art. 18 della legge 81/2017) prevedendo che i datori di lavoro pubblico e privati, nella valutazione delle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità smart-working, diano priorità a quelle formulate dalle lavoratrici entro tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità ex art. 16 d.lgs. 151/2001 e dai lavoratori con figli portatori di handicap grave.