52 – Valutazioni Cisl FP schemi d.lgs approvati dal Consiglio dei Ministri il 23.02.2017

/ Febbraio 27, 2017/ Funzione Pubblica

Con l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio u.s. dei provvedimenti relativi allo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e allo schema di decreto legislativo recante modifiche al Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, si pongono le basi per modificare il rapporto fra legge e contratto nella regolazione del rapporto di lavoro pubblico, obiettivo previsto  dall’intesa Governo-Sindacati  del 30 Novembre u.s., anche se rimane ancora non pienamente soddisfacente l’investimento di fiducia del Governo nella capacità regolativa della contrattazione collettiva.

Il Governo si è impegnato a riprendere il confronto con il sindacato, subito dopo l’incontro con le Regioni, per affrontare le questioni rimaste aperte.  Nelle prossime settimane intendiamo avviare anche iniziative di sensibilizzazione più specifiche presso le Commissioni parlamentari competenti, al fine di apportare alcuni miglioramenti al testo, evidenziati già nei giorni scorsi e che di seguito riportiamo.

In particolare resta per noi fondamentale l’esigenza di creare un quadro normativo idoneo e coerente con gli impegni assunti dal Governo nell’intesa del 30 Novembre, in modo da estendere anche al settore pubblico, pur con la gradualità necessaria, quelle forme di fiscalità di vantaggio sulla contrattazione integrativa e il welfare contrattuale, secondo l’esperienza dei settori privati.  Anche a tale scopo lavoreremo per fare in modo che le indicazioni per l’avvio dei tavoli contrattuali, contenute nell’atto di indirizzo del Ministro all’Aran, recepiscano le nostre richieste. Alcune delle questioni che devono ancora trovare piena soluzione e che sottoporremo al tavolo di confronto negoziale con il Governo e le forze parlamentari sono:

1.      Si incide sulla possibilità dei contratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni di legge relative al rapporto di lavoro, anche precedenti. Tuttavia, gli spazi di manovra rimangono limitati, perché la derogabilità opera nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 40, comma 1, e nel rispetto dei principi stabiliti dello stesso decreto (art. 2, comma 2, D. lgs 165/2001).

2.      L’assegnazione in via esclusiva agli organi preposti alla gestione della direzione dell’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici, nonché le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, limita la possibilità della contrattazione collettiva di incidere sugli aspetti inerenti all’organizzazione del lavoro e alla disciplina del lavoro pubblico. La sola informazione ai sindacati non è sufficiente (art. 5, comma 2, D. lgs 165/2001).

3.      Viene introdotto il principio di rimodulabilità della dotazione organica (art. 6, commi 1 -4, D.lgs 165) a favore dei fabbisogni del personale ed in relazione alle assunzioni da effettuare, assicurando la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali, ma andrebbero previste forme di partecipazione sindacale nella programmazione dei processi formativi e di riqualificazione del personale.

4.      Viene attribuita alla contrattazione collettiva l’individuazione e la disciplina delle forme di partecipazione, ma l’esclusione di un ruolo dei contratti negli aspetti gestionali e organizzativi  (art. 9, D. lgs 165/2001) sembra non cogliere la portata innovativa dell’intesa del 30 Novembre, che richiama “l’esigenza di una coerente normativa contrattuale che guidi la gestione ottimale delle risorse, in particolare di quelle del personale, con il comune obiettivo di migliorare l’efficienza della prestazione lavorativa e quindi l’efficacia dell’azione amministrativa” (lettera d), punto 2 – parte normativa dell’intesa).

5.      E’ sicuramente positiva la previsione del percorso di stabilizzazione dei precari, nel triennio 2018 -2020, e sono stati chiariti i criteri  per l’individuazione della platea dei lavoratori beneficiari del processo di stabilizzazione (con contratto a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile) ma  la condizione richiesta che il lavoratore debba trovarsi in servizio presso l’amministrazione che procede all’assunzione o che bandisce il concorso, nella quale deve aver maturato negli ultimi 8 anni almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, deve salvaguardare i lavoratori coinvolti in processi di mobilità che, per effetto di tale processo, rischiano di non poter maturare il requisito previsto  (Norma transitoria in materia di contratti a termine, D. lgs 165/2001).

6.      Si prevede che la contrattazione collettiva disciplini il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali entro le modalità previste dal Testo Unico ma, nelle materie relative alla corresponsione del trattamento accessorio e della mobilità, la contrattazione collettiva viene consentita solo nei limiti previsti dalla legge, dunque lo spazio per incidere sull’organizzazione del lavoro rimane ancora limitato (art. 40, comma 1, D.lgs 165/2001).

7.      si riconosce l’attivazione di livelli autonomi di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dalla programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione ma si prevede che la contrattazione collettiva  integrativa destini, al trattamento economico accessorio collegato alla performance  (viene tolto il riferimento esclusivo alla performance individuale), una “quota prevalente del trattamento accessorio complessivo, comunque denominato”. E’ necessario che il riferimento alla “prevalenza” sia eliminato per evitare che il finanziamento della retribuzione accessoria collegata alla performance sia effettuato tramite indennità e voci del trattamento accessorio oggi non collegato al raggiungimento di obiettivi di efficienza e produttività (art. 40, comma 3 – bis, del D.lgs 165/2001).

8.      Andrebbe meglio definito il perimetro entro il quale, nell’ipotesi in cui non si raggiunga l’accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l’amministrazione possa provvedere, in via provvisoria, con atto unilaterale sulle materie oggetto del mancato accordo (art. 40, comma 3 – ter del D.lgs 165/2001).

9.      a previsione che i CCNL debbano introdurre apposite clausole che impediscano incrementi della consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori, nei casi in cui i dati sulle assenze, a livello di amministrazione o di sede di contrattazione integrativa, evidenzino significativi scostamenti rispetto a dati medi annuali nazionali o di settore, risulta in contrasto con quanto previsto dalla lettera c), punto 2 (Parte normativa) dell’intesa del 30 Novembre u.s., che prevede, semmai, un impegno a definire misure contrattuali che incentivino più elevati tassi di presenza. Il criterio, anziché incentivante, rischia di essere esclusivamente antiselettivo, perché penalizza anche i comportamenti e gli uffici “più virtuosi” dal punto di vista delle presenze, visto che si riduce la consistenza complessiva delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori. (Art. 40, comma 4-bis, D.lgs 165/2001).