244 – Esonero dal servizio previsto dall’art. 72 DL 112/2008 – Parere della Funizone Pubblica
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota del 3 dicembre scorso, ha risposto ad un quesito posto dal Ministero dell’Interno in merito alla disciplina dell’esonero dal servizio previsto dall’art. 72, commi 1-6, del decreto legge 112/08, convertito nella legge 133/08, in relazione al nuovo regime della “finestra mobile” in base al quale è posticipata di un anno la decorrenza dell’accesso al trattamento pensionistico. In proposito la Funzione Pubblica ha precisato che il nuovo regime trova applicazione per coloro che maturano il diritto al trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a decorrere dal 2011, pertanto non ha ricadute sulla decorrenza del trattamento di pensione del personale, sia in servizio sia collocato o da collocare in esonero, che matura i requisiti entro il 31 dicembre 2010. Per i dipendenti interessati all’applicazione della nuova normativa sull’uscita dal lavoro, occorre fare un distinguo in relazione alla circostanza che l’esonero dal servizio fosse già in corso alla data di entrata in vigore del DL 78/2010, 31 maggio 2010, o che lo stesso non fosse ancora stato concesso od attribuito. Nel primo caso (esonero già in corso) l’entrata in vigore della finestra mobile comporterà l’allungamento del periodo di esonero retribuito che supererà, di conseguenza, il quinquennio, come avviene peraltro ai dipendenti in servizio per i quali il rapporto di lavoro prosegue sino al momento in cui possono accedere al trattamento pensionistico. Nel secondo caso (l’esonero non ancora concesso o attivato) la decorrenza dello stesso sarà fissata tenendo presente la finestra mobile di riferimento, mantenendo fissa la durata massima quinquennale del periodo di esonero. Pubblichiamo la nota della Federazione Nazionale e copia del parere reso dalla Funzione Pubblica.
