167 – Relazioni sindacali – Importante sentenza del Giudice di lavoro di Lamezia Terme
Il Giudice del Lavoro di Lamezia Terme ha dichiarato antisindacale la condotta posta in essere dalla dirigenza del locale Tribunale che, in occasione di una riorganizzazione degli uffici, si era limitata ad informare le organizzazioni sindacali ed aveva espressamente respinto la richiesta di concertazione perché, a suo dire, la materia di spiccata vocazione organizzativa, non rientrava “tra quelle passivamente previste dal vigente contratto integrativo per l’attivazione della suddetta forma di partecipazione, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal recente decreto legislativo n. 150/2009”.
Il Giudice del lavoro in sostanza ha riconosciuto come “l’avvicendamento del personale tra i vari uffici costituisca una misura di organizzazione degli uffici con conseguenti rilevanti sia in termini di orario di lavoro, sia di retribuzione, sia del complessivo carico di lavoro, che in alcuni uffici e cancellerie può risultare superiore che in altri. Per questo motivo sarebbe opportuno dar luogo alla procedura di concertazione in quanto con i provvedimenti contestati si è determinata una profonda riorganizzazione che ha investito tutto il personale dipendente. Un tale riassetto necessitava, se non di concertazione, quanto meno di consultazione dei sindacati, affinché gli stessi potessero apportare un contributo significativo, interpretando ed esprimendo gli umori del personale dipendente”.
Pubblichiamo copia del citato provvedimento del giudice del lavoro e la nota illustrativa della Federazione Nazionale.