113 – Stabilizzazione precari – Alcune precisazioni
Il DL 112/08, in via di conversione, impone alle pubbliche amministrazioni il taglio non inferiore al dieci per cento “della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico del personale non dirigenziale”.
Tale taglio, già di per sé iniquo, coniugandosi con la sostanziale riduzione del salario accessorio dei lavoratori e con la diminuzione fino al 40% delle spese correnti, infligge il cd. “colpo di grazia” all’amministrazione giudiziaria, la cui disastrata condizione è nota anche all’uomo della strada. Esso, inoltre, si pone in assoluta controtendenza rispetto all’azione riformatrice del precedente Governo che, attraverso l’investimento nella giustizia di sostanziose risorse finanziarie (centinaia di migliaia di euro), prevedeva una qualificata riforma organizzativa dell’amministrazione giudiziaria anche e soprattutto attraverso la giusta valorizzazione delle risorse umane, coinvolte in procedure generalizzate e semplificate di riqualificazione professionale.
Orbene, la modalità del taglio, decisa “unilateralmente” dall’amministrazione e comunicata alle oo. ss. in occasione dell’incontro dello scorso 22 luglio, comportando la soppressione dei posti scoperti nelle posizioni apicali dell’area C, impone una rimodulazione della dotazione organica che consente la eliminazione degli esuberi nelle posizioni A1 e B1 e la creazione di quella vacanza in organico necessaria per la stabilizzazione degli ex LSU, per l’immissione nei ruoli dei lavoratori postali e per il passaggio in full time degli operatori B1 e B2 assunti in part time.
L’art. 66 del DL 112/08, in materia di turn over, sottopone la stabilizzazione del personale precario a rilevanti restrizioni (sono consentite assunzioni solo nel limite del 10% della spesa complessiva relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente ed in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente) ma esse, come si evince chiaramente dalla lettera della norma, si riferiscono alle stabilizzazioni che avverranno a partire dal 1 gennaio 2009 e non a quelle in corso, che restano disciplinate dal combinato disposto dei commi 519 e 521 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’art. 74 del citato decreto legge, in materia di riduzione degli assetti organizzativi, al comma 5 fa espressamente salve “le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi fa salve anche le procedure relative alla stabilizzazione del personale ex LSU in quanto il relativo bando è stato pubblicato il 15 gennaio 2008.
Dalla lettura delle norme sopra indicate, che, ad oggi, non risultano emendate in peius in sede di conversione, si evince senza ombra di dubbio che la stabilizzazione dei precari della giustizia, in particolare degli ex LSU e dei postali, in quanto già autorizzata e finanziata, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2008, salvo ricadere, ove pure si disponesse una proroga, nella disciplina estremamente restrittiva del DL 112/08.
Deliberata unilateralmente la modalità del taglio, l’amministrazione procederà, con D.P.C.M., alla rideterminazione della nuova dotazione organica ossia individuerà ex novo l’organico generale dell’amministrazione giudiziaria. Successivamente, con decreto ministeriale, essa definirà le piante organiche ossia l’organico dei singoli uffici giudiziari. E’ solo in questa seconda fase che si porrà il problema della sede cui assegnare i lavoratori precari stabilizzati ed è in questa fase che la CISL, e tutte le altre oo. ss. che hanno a cuore la lotta al precariato, tuteleranno l’interesse degli stabilizzati alla permanenza nella sede, senza pregiudizio per gli altri lavoratori. Si pubblicano gli articoli 66 e 74 del DL. 112/08.

Orbene, la modalità del taglio, decisa “unilateralmente” dall’amministrazione e comunicata alle oo. ss. in occasione dell’incontro dello scorso 22 luglio, comportando la soppressione dei posti scoperti nelle posizioni apicali dell’area C, impone una rimodulazione della dotazione organica che consente la eliminazione degli esuberi nelle posizioni A1 e B1 e la creazione di quella vacanza in organico necessaria per la stabilizzazione degli ex LSU, per l’immissione nei ruoli dei lavoratori postali e per il passaggio in full time degli operatori B1 e B2 assunti in part time.
L’art. 66 del DL 112/08, in materia di turn over, sottopone la stabilizzazione del personale precario a rilevanti restrizioni (sono consentite assunzioni solo nel limite del 10% della spesa complessiva relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente ed in ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell’anno precedente) ma esse, come si evince chiaramente dalla lettera della norma, si riferiscono alle stabilizzazioni che avverranno a partire dal 1 gennaio 2009 e non a quelle in corso, che restano disciplinate dal combinato disposto dei commi 519 e 521 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
L’art. 74 del citato decreto legge, in materia di riduzione degli assetti organizzativi, al comma 5 fa espressamente salve “le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quindi fa salve anche le procedure relative alla stabilizzazione del personale ex LSU in quanto il relativo bando è stato pubblicato il 15 gennaio 2008.
Dalla lettura delle norme sopra indicate, che, ad oggi, non risultano emendate in peius in sede di conversione, si evince senza ombra di dubbio che la stabilizzazione dei precari della giustizia, in particolare degli ex LSU e dei postali, in quanto già autorizzata e finanziata, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2008, salvo ricadere, ove pure si disponesse una proroga, nella disciplina estremamente restrittiva del DL 112/08.
Deliberata unilateralmente la modalità del taglio, l’amministrazione procederà, con D.P.C.M., alla rideterminazione della nuova dotazione organica ossia individuerà ex novo l’organico generale dell’amministrazione giudiziaria. Successivamente, con decreto ministeriale, essa definirà le piante organiche ossia l’organico dei singoli uffici giudiziari. E’ solo in questa seconda fase che si porrà il problema della sede cui assegnare i lavoratori precari stabilizzati ed è in questa fase che la CISL, e tutte le altre oo. ss. che hanno a cuore la lotta al precariato, tuteleranno l’interesse degli stabilizzati alla permanenza nella sede, senza pregiudizio per gli altri lavoratori. Si pubblicano gli articoli 66 e 74 del DL. 112/08.