82 – Finanziaria 2009 – Gia’ in vigore la nuova disciplina della malattia

/ Giugno 26, 2008/ Amministrazione Giudiziaria

Il decreto legge di anticipazione della legge finanziaria 2009 (DL n.112 del 25.6.2008, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n.152 del 25 giugno 2008), contiene norme che incidono direttamente sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti (cfr. giudiziarionews n.80 del 23.6.2008) e che sono già entrate in vigore. 

Fermo restando il radicale giudizio negativo che la CISL esprime nel merito (contenuto delle norme) e nel metodo (utilizzo dello strumento legislativo in luogo di quello contrattuale) e nelle more delle iniziative che la CISL sta predisponendo di concerto con le altre oo. ss. confederali, è opportuno, al fine di evitare conseguenze disciplinari, che tutti i lavoratori prendano conoscenza della nuova disciplina della malattia introdotta dall’art. 71 del citato decreto legge in quanto essa si è già sostituita alla previgente normativa contrattuale.

In sintesi l’art. 71 del D.L. 112/08 prevede che:

       per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, nei primi 10 giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni altra indennità o emolumento, comunque denominati, avente carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio.

       restano in vigore i trattamenti più favorevoli previsti dai C.C.N.L in materia di assenze per infortuni sul lavoro o per causa di servizio, oppure per ricovero ospedaliero o day hospital e per assenze relative a patologie gravi che richiedono terapie salvavita.

       i risparmi conseguenti costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione collettiva.

       nel caso di malattie superiori ai 10 giorni di assenza e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, l’assenza viene giustificata mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

       le amministrazioni dispongono i controlli anche nel caso di un solo giorno di assenza e sono introdotte nuove fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo: dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 compresi i giorni non lavorativi e festivi.

       le assenze dal servizio non danno luogo alla distribuzione dei fondi per la contrattazione integrativa, fatta eccezione per quelle relative al congedo per maternità, compresa l’interdizione anticipata dal lavoro, il congedo per paternità, i permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l’espletamento delle funzioni di giudice popolare, per congedi parentali e per i soli dipendenti portatori di handicap grave di cui alla legge n° 104/1992.

Pubblichiamo il testo dell’art. 71 del DL 112/08, il testo completo del predetto decreto legge, il documento di sintesi sul contenuto del citato atto normativo (già pubblicato il 23.6.2008) e l’ultima nota sull’argomento del Segretario Generale della CISL FP, Rino Tarelli.

Questo Coordinamento si riserva di pubblicare tempestivamente ogni ulteriore approfondimento sulla materia e di informare tutti i lavoratori sulle iniziative che saranno intraprese dalla CISL per far fronte ad una situazione che, a ragione, è da considerarsi molto delicata.